NUOVE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA ( A PARTIRE DAL 14 DICEMBRE 2024)
Entreranno in vigore rilevanti modifiche al codice della strada, che inaspriranno le sanzioni per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e introdurranno importanti novità come ad esempio il dispositivo cd. ALCOLOCK, che impedirà l’accensione della vettura per coloro che già incorsi nel reato abbiano abusato di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida. Tuttavia, la norma che più desta attenzione è la nuova formulazione dell’art. 187 c.d.s. ovvero la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Pare infatti non essere più previsto il requisito dell’alterazione al fine della integrazione del reato, essendo sufficiente l’esame tossicologico. Tuttavia, si è in attesa dei decreti ministeriali e delle linee guida che disveleranno meglio il volto della nuova norma che si presta a rilievi di tipo costituzionale proprio perché punisce la condotta di chi non versa in uno stato di alterazione. La nuova formulazione della norma non tiene conto della sussistenza dei due requisiti precedentemente elaborati nella giurisprudenza ovvero l’esito degli esami tossicologici e lo stato di alterazione rilevato da personale sanitario, al fine di ritenere configurato il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Vi è un ulteriore profilo della norma che crea ulteriori criticità sul profilo costituzionale, cioè la privazione del documento di guida da parte degli agenti quando attraverso apparecchi portatili abbiano riscontrato l’assunzione di sostanze stupefacenti (art. 5 ter, 187 cds). La prefettura richiederà gli esami presso le commissioni mediche che, se dovessero confermare l’inidoneità alla guida del conducente condurrebbero alla revoca di patente (e al divieto di conseguirla nuovamente prima del decorso un triennio). A ciò si aggiunge il divieto di conseguire la patente di guida per coloro che minori di anni 21 siano trovati positivi agli stupefacenti (blocco fino ad anni 24 per i positivi alle droghe, così sole 24 ore del 9.12.2024). Già in passato la norma aveva creato non pochi problemi poiché non risultava emanato il decreto ministeriale per l’esecuzione degli esami di laboratorio da parte di personale ausiliario (ciò ha comportato l’annullamento dell’ordinanza di sospensione cautelare di patente del giudice di pace di rimini Sent. 513/2024, come da articolo pubblicato 9.09.2024 su questo sito). Altra situazione di criticità creava la sussistenza dei requisiti non equivoci per l’accompagnamento coattivo presso l’ospedale per gli esami (laddove non vi fossero, appare legittimo il rifiuto come da sentenza gip del tribunale di rimini n. 332/2024, come da articolo pubblicato il 26.11.2024). In conclusione, a fronte di gravi sanzioni, vi sono incertezze normative che dovranno essere necessariamente risolte e lacune che dovranno essere colmate con appositi decreti ministeriali, pena l’incostituzionalità della norma di nuovo “conio”.