Il mancato pagamento di un credito incide sulla liquidità e sull’equilibrio economico di imprese, professionisti e privati. Lo Studio assiste i propri clienti nel recupero dei crediti, sia in via stragiudiziale sia in sede giudiziale ed esecutiva.
Ogni posizione viene seguita con un approccio orientato al recupero del credito e alla sostenibilità dei costi, in tutte le fasi della procedura.
Di seguito sono illustrate le principali fasi dell’attività, con le relative finalità, modalità operative e possibili esiti.
1. Analisi preliminare della posizione
Finalità
Verificare la fondatezza, l’esigibilità e la concreta recuperabilità del credito prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. In questo modo si evitano attività inutili o antieconomiche.
Modalità operative
- Esame della documentazione a supporto del credito
Contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, estratti delle scritture contabili, corrispondenza e riconoscimenti di debito. - Verifica della prescrizione
Si controlla in particolare l’esistenza di atti idonei a interromperla, come gli atti giudiziali o ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. - Valutazione di eventuali contestazioni che il debitore potrebbe sollevare, ad esempio su vizi della merce o inadempimenti.
- Indagini patrimoniali sul debitore
Beni immobili, beni mobili registrati, rapporti di lavoro o crediti verso terzi, eventuali procedure concorsuali o di sovraindebitamento in corso.
STRATEGIA
- Parere sulla strategia più efficace: stragiudiziale, monitoria o ordinaria.
- Stima dei tempi e dei costi prevedibili.
- Indicazione motivata dell’inopportunità di procedere in caso di credito non documentato, prescritto o di debitore incapiente.
2. Fase stragiudiziale
Finalità
Ottenere il pagamento in tempi rapidi e con costi contenuti, preservando ove possibile il rapporto commerciale con il debitore.
Modalità operative
- Diffida e messa in mora.
Viene inviata una lettera a firma dell’avvocato tramite PEC o raccomandata A/R. La costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto . - L’atto produce l’effetto di interrompere la prescrizione.
- Non sono richieste formule solenni, purché l’atto indichi chiaramente il debitore e manifesti in modo inequivocabile la volontà di ottenere il pagamento.
- Trattativa con il debitore o con il suo legale.
- Accordi di rientro e piani di pagamento rateali, eventualmente accompagnati da un riconoscimento scritto del debito o da garanzie.
- Ove opportuno, negoziazione assistita o altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
STRATEGIA
- Pagamento integrale del credito.
- Accordo transattivo o piano di rientro formalizzato per iscritto.
- In caso di silenzio o rifiuto del debitore, passaggio alla fase giudiziale.
In tal caso il credito è già tutelato dagli effetti della messa in mora.
3. Procedimento per decreto ingiuntivo
Finalità
Ottenere in tempi brevi un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento, senza un preventivo contraddittorio con il debitore.
Modalità operative
- Deposito del ricorso davanti al giudice competente.
Il decreto è pronunciato su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro, se del diritto fatto valere si dà prova scritta.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e servizi resi da imprenditori e lavoratori autonomi costituiscono prova scritta idonea: gli estratti autentici delle scritture contabili e le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
- Richiesta, quando ne ricorrono i presupposti, della provvisoria esecuzione del decreto.
- Notifica del decreto al debitore. Il debitore ha quaranta giorni per pagare o proporre opposizione;
- In mancanza di opposizione si procede a esecuzione forzata.
STRATEGIA
- Pagamento spontaneo da parte del debitore.
- Mancata opposizione: il decreto diviene definitivo ed esecutivo.
- Proposizione dell’opposizione da parte del debitore, con apertura della fase successiva.
4. Giudizio di opposizione e giudizio ordinario
Finalità
Accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito nel contraddittorio tra le parti.
Modalità operative
- L’opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sull’esistenza del credito, e non a una mera impugnazione del decreto.
- Il creditore conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare il proprio credito. Il debitore deve invece provare i fatti estintivi, come l’avvenuto pagamento.
- Il giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Deve concederla, in ogni caso, limitatamente alle somme non contestate.
- Quando manchi la prova scritta necessaria per il procedimento monitorio, il credito viene fatto valere con un giudizio ordinario di cognizione.
STRATEGIA
- Rigetto dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, con condanna del debitore alle spese di lite.
- Accoglimento parziale, con revoca del decreto e condanna al pagamento di un importo diverso.
- Definizione transattiva della controversia in corso di causa.
5. Esecuzione forzata
Finalità
Ottenere la soddisfazione coattiva del credito sul patrimonio del debitore, quando questi non paghi nonostante il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo, sentenza, cambiale, assegno, atto notarile).
Modalità operative
- Notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, con intimazione ad adempiere.
- Pignoramento, con il quale ha inizio l’espropriazione forzata.
Consiste nell’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito.
Può assumere le seguenti forme: - mobiliare, di competenza del giudice di pace;
- presso terzi, su stipendi, pensioni, conti correnti e crediti verso clienti, di competenza del tribunale. Il vincolo è contenuto entro l’importo del credito precettato aumentato della metà;
- immobiliare, di competenza del tribunale.
- Ricorso, ove consentito, alla ricerca telematica dei beni da pignorare.
- Partecipazione alle fasi di vendita, assegnazione e distribuzione del ricavato, nonché tutela del cliente in caso di opposizioni del debitore o di intervento di altri creditori.
STRATEGIA
- Assegnazione delle somme pignorate o distribuzione del ricavato della vendita.
- Conversione del pignoramento su istanza del debitore, con versamento rateale della somma dovuta.
- In caso di incapienza, valutazione di ulteriori azioni esecutive o cautelari, oppure dell’insinuazione al passivo nelle eventuali procedure concorsuali.
6. Tutela nel tempo
Al termine della procedura lo Studio fornisce al Cliente un’esposizione orale sull’attività svolta e sulle somme recuperate.
Anche quando il recupero non sia immediatamente possibile, il titolo ottenuto conserva il suo valore nel tempo. I diritti accertati con sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono infatti in dieci anni, termine che consente di agire nuovamente qualora la situazione patrimoniale del debitore migliori.
Lo Studio cura inoltre:
- il monitoraggio delle posizioni e dei termini di prescrizione;
- la documentazione utile ai fini fiscali, come l’eventuale deducibilità delle perdite su crediti;
- l’assistenza nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento del debitore.
Perché affidarsi allo Studio
- VALUTAZIONE TRASPARENTE della convenienza dell’azione prima di ogni iniziativa.
- GESTIONE COMPLETA della pratica, dalla diffida all’esecuzione.
- AGGIORNAMENTI COSTANTI sullo stato della procedura.
- SOLUZIONI SU MISURA per imprese, professionisti e privati, anche per la gestione di portafogli di crediti.
Per una prima valutazione della posizione è possibile contattare lo Studio e trasmettere la documentazione relativa al credito.