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OPERAZIONE TRASPARENZA: VERBALE LEGITTIMO SOLO SE C’È OMOLOGAZIONE

A partire dal 30 novembre 2025 avrà inizio l’operazione trasparenza relativa agli autovelox. Dal 30 settembre, infatti, per effetto del decreto direttoriale 305 del 18 agosto 2025, è stata ufficialmente inaugurata la piattaforma telematica predisposta dal Ministero Delle Infrastrutture (MIT) che consentirà agli enti locali ed alle forze dell’ordine di “censire” tutti gli autovelox presenti sul territorio. Tutti i cittadini saranno quindi in grado di potervi accedere e visionare marca, modello, tipologia, versione, matricola nonché gli estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Inoltre, qualsiasi modifica ai dispositivi dovrà obbligatoriamente essere inserita sul portale.

 

Cosa comporta questo cambiamento?

I cittadini potranno controllare, qualora ricevessero un verbale, se l’apparecchio:

  • È stato adeguatamente inserito all’interno del portale;
  • Se è stato solamente approvato, con conseguente illegittimità del verbale;
  • Se è stato anche omologato, il verbale sarà legittimo.

 

Cosa si intende per approvazione e omologazione?

Con la sentenza n. 10505/2024 la Corte di Cassazione ha sancito il principio per cui il verbale di eccesso di velocità è legittimo solo quando l’apparecchio di rilevazione sia stato correttamente omologato e non semplicemente approvato. In particolare, l’articolo 192 comma 2 del d.P.R. n. 495/1992 disciplina i “controlli e le omologazioni” e prevede distinte attività e procedimenti di approvazione e di omologazione, in quanto il procedimento di approvazione è solo propedeutico a quello di omologazione dell’autovelox.

La differenza tra queste due procedure è essenziale dal punto di vista della comminazione della sanzione:

  • L’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal d.P.R. n. 495/1992.
  • L’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo anch’essa amministrativa, ha natura squisitamente tecnica in grado di garantire una perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Questo requisito costituisce condizione indispensabile per la legittimità dell’accertamento. La funzionalità dell’autovelox, a fronte di contestazione da parte dell’avventore, dovrà essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore (cfr. Cass. n. 14597/2021). L’omologazione ministeriale può autorizzare la produzione in serie di un determinato autovelox.

 

Cosa succede se il cittadino propone ricorso?

Solo l’omologazione è condizione indispensabile per l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità. Qualora il cittadino decida di proporre ricorso dinanzi al Giudice, quest’ultimo sarà tenuto ad accertare se le suddette verifiche siano state o meno effettuate. La prova dell’omologazione non potrà essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità. Inoltre, la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sull’affidabilità non potrà essere ricavata dal semplice verbale di accertamento (Cass. n. 3335/2024).

 

Quanti sono gli autovelox irregolari in Italia?

Secondo l’Associazione nazionale comuni italiani – ANCI, quasi il 60% dei dispositivi fissi e il 67% di quelli mobili è stato approvato prima del 2017, periodo spartiacque in cui il ministero dei Trasporti ha stabilito che ai fini della legittimità dei verbali gli autovelox non dovevano essere semplicemente approvati ma anche omologati. In base alla sentenza della Cassazione  n. 10505/2024, buona parte dei dispositivi, e quindi dei verbali, sarebbe da considerare illegittima.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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