Il 6 luglio 2026 il Tribunale di Rimini ha assolto un Cliente dello Studio, all’esito di un procedimento durato oltre due anni, dall’accusa del reato di cui all’art. 609-undecies c.p.
La vicenda trae origine da fatti risalenti al marzo 2024, quando l’imputato prestava servizio come portiere notturno presso un albergo della provincia di Rimini, nel quale alloggiava una scolaresca milanese in occasione di una gita scolastica.
Secondo le denunce presentate dai genitori di alcuni studenti, l’uomo avrebbe rivolto apprezzamenti di natura sessuale nei confronti di alcuni alunni, sia maschi sia femmine, e avrebbe inoltre offerto loro sostanze stupefacenti e bevande alcoliche.
L’istruttoria dibattimentale, tuttavia, non ha consentito di raggiungere la prova della responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Nel corso del processo è emerso unicamente che l’uomo avrebbe pronunciato alcune frasi ritenute “non consone”, senza che fosse possibile ricostruire con certezza il contenuto delle espressioni utilizzate né la loro effettiva portata. Le deposizioni testimoniali hanno infatti evidenziato significative incertezze nella ricostruzione dei fatti.
Le risposte alle domande formulate dalla difesa e dal Pubblico Ministero non hanno consentito di delineare in modo puntuale la sequenza degli eventi, l’ordine degli interlocutori, il contenuto dei singoli racconti né l’eventuale reciproca influenza tra le diverse versioni rese dagli studenti.
L’unica testimonianza diretta, resa da un ragazzo minorenne, è risultata priva di riscontri esterni e caratterizzata da un racconto generico, povero di dettagli e, soprattutto, lacunoso proprio con riferimento alle espressioni più gravi che l’imputato avrebbe asseritamente pronunciato.
Nella motivazione della sentenza, il Giudice ha evidenziato come le frasi attribuite all’imputato dovessero essere qualificate come sostanzialmente neutre e i complimenti rivolti agli studenti come del tutto generici. Pur riconoscendone l’inopportunità, il Tribunale ha escluso che tali condotte fossero univocamente riconducibili alla fattispecie incriminatrice contestata, pronunciando pertanto sentenza di assoluzione.
L’ADESCAMENTO DI MINORENNI ex art. 609-undecies c.p. e il CHILD GROOMING
Il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) è stato introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. z) della legge 1.10.2012 n.172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, effettuata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
In particolare, si segnala che l’art. 23 della citata Convenzione prevede quanto segue: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all’art. 18, paragrafo 1, lettera a) o all’articolo 20, paragrafo 1), lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.”
La Convenzione di Lanzarote impone agli Stati sottoscrittori di perseguire il cd. fenomeno del child grooming, ovvero l’adescamento di minorenni, che frequentemente avviene tramite internet, al fine di compiere su di essi abusi sessuali ovvero di realizzare materiale pedopornografico.
Comparando la norma nazionale con quella sovranazionale si evince che nella prima non figura la limitazione di carattere oggettivo presente nella seconda, tale per cui alla proposta di un incontro con il minorenne avrebbero dovuto seguire “atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro”.
La scelta operata dal Legislatore italiano opera inevitabilmente un arretramento in relazione alla soglia di rilevanza penale rispetto a quanto voluto dal Legislatore comunitario, idonea a predisporre una tutela efficace contro tutte le forme di condotta abusive, perpetrate ai danni dei soggetti minori.
IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALL’ART. 609-undecies c.p.
Ai fini dell’individuazione del bene giuridico è necessario fare una premessa: la capacità di condotta incriminata non deve essere fine a sé stessa, bensì deve essere volta allo scopo di commettere una serie di reati a danno dei minori adescati, in particolare la fattispecie rimanda ai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), di pornografia virtuale (art. 600-quater c.p.), di turismo sessuale per prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), infine di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
Uno dei caratteri emblematici della condotta che connota tale fattispecie delittuosa è l’atteggiamento di influenza della volontà attuato attraverso forme di persuasione che possono variare dalla minaccia alla lusinga, come frasi adulatorie, che non deve limitarsi ad un unico episodio, ma ad una serie di episodi, esigendo, l’elemento soggettivo, la prova del movente sessuale, desunta facendo ricorso a parametri oggettivi (come verrà spiegato in seguito anche attraverso l’attività svolta dalla consulente), che difetta nel caso di specie.
Il reato di adescamento copre una situazione anticipata tale per cui il soggetto compie degli atti volti a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Per “lusinga” idonea a “carpire la fiducia del minore” si intende qualsiasi allettamento, come frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni, con cui l’imputato avrebbe, secondo l’accusa, cercato di attirare la persona offesa al proprio volere, per indurla a commettere uno dei reati indicati dall’art. 609-undecies c.p.
Solo quando gli artifici, lusinghe ovvero minacce diventano richieste insistite e pressanti, accompagnate o meno da minacce, di ottenere materiale pornografico, atti sessuali, eventualmente anche a pagamento, allora finisce l’adescamento e, si configurano i reati fine, tentati o consumati indicati nel suddetto articolo.
Peraltro, può accadere che il condizionamento psicologico esercitato sulla vittima continui anche a seguito degli abusi o degli sfruttamenti sessuali, in tal modo l’adescatore si assicura il silenzio del minore leso e, dunque, la segretezza della relazione. Ciò induce a precisare la posizione della vittima, che non si limita a subire l’offesa, bensì coopera in maniera artificiosa all’abuso o allo sfruttamento mediante atti apparentemente consensuali. Il child grooming consiste in una serie di comportamenti intenzionali e progressivi con cui un adulto cerca di instaurare un rapporto di fiducia con un bambino o un adolescente, con l’obiettivo di ridurre le difese della vittima e facilitarne l’abuso.
A tali condotte si correlano strategie manipolative volte a generare nella vittima senso di colpa, oppure vengono attuate minacce o ricatti per evitare che la vittima racconti l’accaduto.
È necessario sottolineare poi che i reati-scopo indicati nell’art. 609-undecies c.p. sono tutte fattispecie che mirano alla salvaguardia della libertà e dell’equilibrato sviluppo psico-sessuale della persona minore d’età. Nel caso in cui il soggetto passivo del delitto di adescamento di minorenni sia un soggetto minore degli anni 14, il bene giuridico tutelato non coinciderà con la libertà sessuale in quanto al minore di anni 14 tale libertà non è riconosciuta dallo Stato, poiché “intoccabile” nella sfera sessuale. Si esclude che il minore di anni 14 sia titolare di un diritto “in positivo” alla libera esplicazione delle proprie qualità e facoltà sessuali.
Nel caso del minore infraquattordicenne il bene giuridico tutelato sarà, pertanto, la sua intangibilità sessuale. Secondo la dottrina, il bene giuridico tutelato comprende altresì la libertà di comunicazione del minore come modalità di formazione della sua personalità. Per cui, per la configurabilità del reato ex art. 609-undecies c.p. è necessario che si realizzi un effettivo pregiudizio agli stessi. Per queste ragioni tale fattispecie rientra nel novero dei reati di pericolo astratto.
IL SOGGETTO ATTIVO E IL SOGGETTO PASSIVO
Pur essendo un reato comune, per cui il soggetto attivo può essere chiunque, anche se, secondo la dottrina, in alcuni casi le caratteristiche del soggetto attivo possono essere rilevanti al fine dell’eventuale commissione di tale delitto: a mero titolo esemplificativo, qualora le interazioni dell’adulto-adescatore siano quelle di ottenere il consenso del minore al compimento di atti sessuali, il fatto sarà estraneo al delitto di cui all’art. 609-quater c.p. e, quindi, non punibile ai sensi dell’art. 609-undecies c.p.
Per quanto riguarda il soggetto passivo, il dato caratterizzante è quello dell’età.
Il legislatore non ha esteso l’anticipazione di tutela al minore che abbia compiuto i sedici anni in quanto ritiene presuntivamente che sia sufficientemente maturo per resistere alla condotta di adescamento posta in essere dal soggetto attivo.
Proprio in ragione di ciò sorgono delle problematiche in relazione al coordinamento di tale fattispecie con alcuni dei delitti-scopo ivi indicati, qualora l’adescamento riguardi un soggetto passivo di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.
In questo caso, la punibilità del soggetto dipenderà dall’oggetto del dolo. Non sarà configurabile il delitto di adescamento di minori, a mero titolo esemplificativo, quando il soggetto agente pone in essere condotte volte alla corruzione di minorenne ai sensi dell’art. 609-quinquies c.p.
L’età del soggetto passivo può essere oggetto solo di rappresentazione, non già di volizione da parte dell’autore, poiché preesistente alla condotta e indipendente dalla stessa.
LA CONDOTTA TIPICA
Il dettato della norma in oggetto contiene una clausola di riserva, che subordina la configurabilità del delitto di adescamento alla non riconducibilità del fatto ad un “più grave reato”.
Questo dimostra nuovamente la volontà del legislatore di anticipare la soglia della punibilità non solo rispetto alla forma consumata dei delitti di scopo indicati nella norma in analisi, ma anche rispetto al tentativo di alcuni di tali reati.
La fattispecie in analisi prevede tre distinte modalità per la realizzazione della condotta, la quale dovrà avvenire mediante:
- MINACCIA: si intende la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà del soggetto attivo.
- ARTIFICIO: si intende la manipolazione della realtà causata dalla falsa prospettazione di circostanze inesistenti o dalla dissimulazione di circostanze esistenti;
- LUSINGA: si intende qualsiasi comportamento artificiosamente benigno con cui si cerca di ottenere la stima, l’amicizia o la benevolenza del minore.
MOMENTO CONSUMATIVO
Il delitto si può ritenere consumato nel momento effettivo del compimento dell’atto di adescamento caratterizzato da artifici, lusinghe o minacce, volto a carpire la fiducia del minorenne e finalizzato alla commissione di uno dei reati-scopo suddetti.
La dottrina osserva che trattandosi di reati a consumazione anticipata, non è ammissibile la forma del tentativo.
ELEMENTO SOGGETTIVO
È sempre necessario il dolo specifico che, a livello probatorio, può desumersi anche dal complessivo comportamento e deve coincidere con la volontà di compiere una determinata condotta, cioè l’adescamento attraverso l’opera della captatio benevolentiae del minore infraquattordicenne, con lo scopo di commettere un’ulteriore condotta costituente anch’essa reato; solo l’accertamento del fine ultimo delle condotte del soggetto agente consente di circoscrivere l’elemento del dolo specifico ad un ambito di condotte dalle quali è possibile desumere un inequivocabile movente sessuale.


