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ASSOLUZIONE DAL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IN APPELLO E INATTENDIBILITA’ DEL PUBBLICO UFFICIALE CIRCA L’AVVISO ALL’INDAGATO DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE

La Corte d’Appello di Ancona ha riformato una sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro, assolvendo l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza aggravato da sinistro stradale (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.). Il caso offre un’importante riflessione sui diritti dell’indagato e sulle garanzie procedurali che devono essere rispettate in sede di accertamento.

Il caso: condanna in primo grado

Il Tribunale di Pesaro aveva condannato l’imputato per aver condotto un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, provocando un sinistro stradale autonomo — vale a dire uscendo di strada in prossimità di una curva, senza coinvolgere altri veicoli o persone. Il tasso alcolemico era stato accertato presso l’Ospedale di Pesaro, dove l’imputato era stato condotto dalle Forze dell’Ordine per gli accertamenti sanitari del caso.

L’eccezione difensiva: omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

Sin dal giudizio di primo grado, la difesa aveva sollevato una specifica eccezione procedurale: l’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, previsto dalla legge prima dello svolgimento degli accertamenti finalizzati alla determinazione del tasso alcolemico. La violazione di tale adempimento, come noto, costituisce una nullità procedurale dalla quale discende l’inutilizzabilità dell’accertamento stesso.

In sede dibattimentale, la difesa aveva sottoposto il pubblico ufficiale a specifiche domande sul punto, contestando il fatto che il verbale di accertamenti urgenti non recasse traccia di tale avviso. Il teste aveva sostenuto che l’avviso fosse stato comunque reso oralmente, ma non aveva fornito alcuna spiegazione verificabile circa l’omessa verbalizzazione.

La decisione della Corte d’Appello di Ancona

La Corte d’Appello, con una pronuncia che si distingue per la sua chiarezza e rigore garantistico, ha accolto il motivo di gravame sollevato dalla difesa. I giudici hanno ritenuto non superabile l’ambiguità derivante dalla mancata verbalizzazione, osservando che:

«… deve rilevarsi che, nel caso di specie, il teste OMISSIS non ha esplicato ragioni verificabili della omessa verbalizzazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Non può poi ritenersi, come sostenuto dal primo Giudice, che gli esami espletati presso la struttura ospedaliera siano stati effettuati per esigenze sanitarie e di cura e non solo per dar seguito alla richiesta della polizia giudiziaria interessata a conoscere, a fini di giustizia, il valore alcolemico.»

La Corte ha quindi concluso che le analisi non erano state eseguite nel rispetto delle garanzie procedurali previste, dichiarando l’inutilizzabilità dell’accertamento e riformando la sentenza di condanna con l’assoluzione dell’imputato.

Il rilievo della pronuncia: oltre il dato processuale

La decisione assume un significato che va ben oltre la vicenda processuale in sé. Essa si inserisce in una visione più ampia del rapporto tra Stato e cittadino, tra diritti e doveri, tra esercizio dell’autorità e tutela delle libertà individuali.

Il principio affermato dalla Corte è di grande portata: quando determinate procedure a garanzia dell’indagato non sono state correttamente adempiute — e la deposizione del pubblico ufficiale non è in grado di chiarire le ragioni di tale omissione — l’imputato deve essere assolto. Sarebbe inaccettabile, in un ordinamento che tutela le garanzie difensive, giungere a una condanna fondandosi sul mero privilegio accordato a quanto dichiarato dall’autorità, in assenza di elementi verificabili.

 

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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