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Uso del cellulare alla guida: annullato il verbale e la sospensione della patente

Il Giudice di Pace di Forlì accoglie il ricorso per irregolarità del verbale e dell’ordinanza prefettizia

Con una recente decisione, il Giudice di Pace di Forlì ha accolto il ricorso proposto da un conducente sanzionato per presunto utilizzo del telefono cellulare durante la guida, annullando sia il verbale di ritiro sia la successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle garanzie difensive e della corretta redazione degli atti amministrativi in materia di sanzioni stradali.

Il fatto

In data 18 dicembre 2025, la Polizia Locale di Gatteo contestava al conducente la violazione dell’art. 173 del Codice della Strada, norma che vieta l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida.
Al momento del controllo, il conducente non aveva con sé il documento di guida in formato cartaceo e lo esibiva tramite la versione digitale disponibile sull’applicazione IO.

La patente, proprio per questa ragione, non veniva materialmente ritirata dagli accertatori che avevano disposto il verbale, poi trasmesso alla Prefettura di Forlì-Cesena per i successivi adempimenti.
Il verbale inoltre non conteneva indicazioni precise circa la durata della sospensione della patente, limitandosi a consentire al conducente il rientro presso il proprio domicilio.

Ciò lasciava presumere al conducente che sarebbero stati gli agenti, in un secondo momento, a recarsi presso la sua abitazione per il ritiro della patente fisica.
Il conducente, pertanto, si asteneva dall’utilizzare il veicolo al fine di evitare ulteriori e più gravi conseguenze sanzionatorie, restando in attesa del ritiro materiale della patente.

Il Prefetto di Forlì, tuttavia, disponeva con la successiva ordinanza del 29 dicembre 2025 un’ulteriore sospensione della patente per 15 giorni, duplicando così il periodo di sospensione della patente sofferto dal conducente.

Il ricorso: le irregolarità del verbale

Il conducente, alla luce dei fatti, proponeva ricorso contestando, in primo luogo, la mancanza di prova della violazione dell’art. 173 C.d.S. e la violazione dell’art. 383 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, che impone che il verbale descriva in modo chiaro e preciso:

  • le modalità dell’infrazione;
  • le circostanze dell’accertamento;
  • gli elementi utili alla difesa dell’interessato.

Dalla lettura del verbale, infatti, non risultavano indicate con sufficiente precisione le modalità dell’infrazione contestata. Non veniva chiarito se il telefono fosse effettivamente utilizzato dal conducente né in quale modo sarebbe avvenuta la condotta vietata.

Inoltre, il verbale presentava ulteriori anomalie:

  • indicazioni contraddittorie circa la sanzione accessoria relativa alla patente;
  • incertezza sull’importo della sanzione, indicato in modo non chiaro anche con riferimento al pagamento in misura ridotta;
  • mancanza di elementi sufficienti a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

La questione della sospensione della patente

Il ricorso riguardava anche la successiva ordinanza prefettizia di sospensione della patente. L’ordinanza stabiliva che il periodo di sospensione di 15 giorni decorresse dalla consegna materiale della patente, successiva alla notifica dell’atto.
Secondo il ricorrente, tale impostazione era illegittima.

Infatti, già al momento della contestazione del 18 dicembre 2025 la patente era stata esibita digitalmente tramite l’app IO, il verbale era stato trasmesso alla Prefettura per i provvedimenti di competenza e al conducente era stato consentito solo il rientro alla propria abitazione, circostanza che lasciava intendere una sostanziale inibizione alla guida.Di fatto, quindi, il conducente non aveva più utilizzato la patente né guidato il veicolo, ritenendo operante la sospensione.
Far decorrere il periodo di sospensione dalla successiva consegna materiale del documento, quindi, avrebbe comportato una duplicazione della sanzione, costringendo il ricorrente a subire due periodi di sospensione.

 

La decisione del Giudice di Pace

Il Giudice di Pace di Forlì ha accolto il ricorso rilevando diverse irregolarità.
In primo luogo, è stato osservato che il verbale non garantiva adeguatamente il diritto di difesa del destinatario, poiché conteneva indicazioni lacunose e contraddittorie.
Il verbale dava atto dell’esibizione della patente tramite applicazione IO, faceva riferimento alla trasmissione degli atti alla Prefettura e autorizzava il conducente a guidare fino alla propria abitazione.
Quest’ultima indicazione lasciava intendere una sostanziale inibizione alla guida, generando confusione sul momento d’inizio della sospensione della patente.
Ulteriori criticità riguardavano l’importo della sanzione, indicato nello stesso modo sia per il pagamento nei cinque giorni con riduzione del 30% sia per il pagamento nel termine ordinario.

Secondo il Giudice, le lacune e le contraddizioni presenti nel verbale risultavano evidenti “ictu oculi” e tali da poter indurre in errore il destinatario dell’atto.
Nel corso del giudizio, inoltre, non è stata ritenuta convincente la tesi sostenuta dall’amministrazione, secondo cui per tale violazione non sarebbe previsto il pagamento con riduzione nei cinque giorni.

Una decisione che conferma l’importanza della corretta redazione dei verbali

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il verbale di accertamento deve essere redatto in modo chiaro, completo e coerente, affinché il destinatario possa comprendere esattamente la contestazione e difendersi.

Quando il verbale presenta contraddizioni, carenze descrittive o indicazioni errate sulle sanzioni, esso può risultare illegittimo e quindi nullo.

Il caso dimostra inoltre come l’evoluzione digitale – ad esempio l’esibizione della patente tramite l’applicazione “IO” – possa generare nuove questioni interpretative nella gestione delle sanzioni accessorie, imponendo alle autorità una particolare attenzione nella redazione degli atti.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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