Da oggi, 10 ottobre 2025 entra ufficialmente in vigore la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, la prima normativa italiana organica sull’intelligenza artificiale (IA). Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, rappresenta un tassello fondamentale per l’attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, noto come “AI Act”, con l’obiettivo di assicurare uno sviluppo etico, sicuro e conforme ai principi costituzionali delle tecnologie di nuova generazione.
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
La legge n. 132/2025 promuove un approccio antropocentrico all’intelligenza artificiale: le tecnologie devono restare al servizio dell’uomo, nel rispetto dei diritti fondamentali, della dignità e delle libertà individuali. Viene sancito il principio di trasparenza e spiegabilità dei sistemi di IA, imponendo la tracciabilità dei processi decisionali e la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e utilizzo. Grande attenzione è riservata anche alla cybersicurezza, considerata una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza e la resilienza dei sistemi.
TUTELA DEI DATI PERSONALI E DEI MINORI
Un intero capo della legge è dedicato alla protezione dei dati personali, ribadendo la necessità di un trattamento lecito, corretto e trasparente, conforme al GDPR. È previsto che i minori di 14 anni possano accedere a sistemi di IA solo con il consenso dei genitori, mentre i ragazzi tra i 14 e i 18 anni potranno esprimere un consenso autonomo, purché adeguatamente informati. L’informazione deve essere resa con linguaggio chiaro e comprensibile, per garantire consapevolezza e libertà di scelta.
APPLICAZIONI SETTORIALI: SANITÀ, LAVORO E GIUSTIZIA
In ambito sanitario, la legge promuove l’uso dell’IA per migliorare diagnosi, terapie e processi riabilitativi, sempre sotto il controllo dei professionisti medici. L’intelligenza artificiale diventa un supporto e non un sostituto della decisione umana. È inoltre favorita la ricerca scientifica e la creazione di banche dati e modelli di base, dichiarati di rilevante interesse pubblico, con semplificazioni per il trattamento dei dati a fini di ricerca. Nel mondo del lavoro, l’IA dovrà contribuire a migliorare le condizioni occupazionali e la produttività, senza violare la dignità dei lavoratori. È istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio nazionale per monitorare l’impatto delle nuove tecnologie sull’occupazione e promuovere percorsi di formazione digitale. Per quanto riguarda la giustizia, l’art. 15 stabilisce che le decisioni interpretative e giudiziarie restano di esclusiva competenza del magistrato: i sistemi di IA potranno semplificare il lavoro amministrativo, ma non sostituire l’attività valutativa e decisionale del giudice.
PROFESSIONI INTELLETTUALI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Particolare rilievo assume l’articolo 13, dedicato alle professioni intellettuali: l’IA potrà essere utilizzata solo come strumento di supporto, senza mai sostituire l’apporto umano e fiduciario tra professionista e cliente.
Nella pubblica amministrazione, l’obiettivo è duplice: aumentare efficienza e qualità dei servizi, garantendo però sempre la responsabilità personale del funzionario o dirigente.
VERSO UNA STRATEGIA NAZIONALE DELL’IA
La legge istituisce infine due Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale:
- l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), incaricata di promuovere lo sviluppo e la conformità dei sistemi;
- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), responsabile della vigilanza e della sicurezza informatica.
Con la Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, il Governo punta a coordinare ricerca, innovazione e investimenti, promuovendo un ecosistema di sviluppo competitivo e responsabile. Per riassumere, la Legge 132/2025 segna l’inizio di una nuova fase per l’Italia: un quadro normativo che bilancia progresso tecnologico, tutela dei diritti e responsabilità giuridica. Un tema destinato a incidere profondamente sul lavoro di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni e sul ruolo dell’avvocato nell’era dell’intelligenza artificiale.
LE NUOVE MODIFICHE AL CODICE PENALE: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME AGGRAVANTE E I REATI DIGITALI EMERGENTI
La Legge 132/2025 interviene in modo incisivo anche sul piano penale, introducendo una serie di modifiche volte a contrastare l’uso illecito dell’intelligenza artificiale nei comportamenti criminali. Il legislatore riconosce che l’IA, per la sua capacità di falsificazione, manipolazione e automatizzazione, può costituire un mezzo insidioso e potenzialmente pericoloso per la collettività, la sicurezza e la reputazione delle persone.
- Viene innanzitutto introdotta una nuova circostanza aggravante comune all’articolo 61 del Codice Penale (n. 11-decies): l’aver commesso un reato “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”, quando tale impiego abbia costituito un mezzo subdolo, ostacolato la difesa pubblica o privata o aggravato le conseguenze del reato. Ciò significa che l’utilizzo dell’IA potrà comportare un aumento di pena in qualunque fattispecie penale, qualora abbia reso l’azione più pericolosa o difficile da contrastare.
- La legge introduce inoltre specifiche aggravanti in reati già esistenti. Ad esempio, all’articolo 294 c.p. (violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri), la pena viene elevata da due a sei anni di reclusione se l’inganno è realizzato tramite strumenti di intelligenza artificiale.
- La novità più rilevante è però la creazione di un nuovo articolo 612-quater c.p., che disciplina l’“illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. La norma punisce chiunque causi un danno ingiusto diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci manipolati o falsificati con l’IA e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie specifica per i cosiddetti “deepfake”, con una pena che va da uno a cinque anni di reclusione. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio nei casi più gravi, come quando la vittima è incapace per età o infermità, o se il fatto è commesso contro una pubblica autorità per ragioni legate alle sue funzioni.
- Le modifiche non si limitano al Codice Penale. Anche il Codice Civile, all’art. 2637 (aggiotaggio), prevede ora una pena aggravata, reclusione da due a sette anni, se l’illecito economico è commesso attraverso sistemi di IA.
- Nel campo del diritto d’autore, l’art. 171 della Legge n. 633/1941 viene aggiornato con la nuova lettera a-ter), che sanziona chi estrae testi o dati da opere o banche dati in violazione dei nuovi articoli 70-ter e 70-quater, anche mediante IA, in chiara risposta al fenomeno del data scraping per addestrare modelli di linguaggio o sistemi generativi.
- Infine, il Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998) prevede pene più severe , da due a sette anni di reclusione e multe fino a 6 milioni di euro, per chi realizzi abusi di mercato, manipolazioni o condotte fraudolente avvalendosi dell’intelligenza artificiale.


