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Guida dopo l’assunzione di sostanze: cosa cambia dopo la riforma del 2024 e l’intervento della Corte costituzionale

La riforma del Codice della strada introdotta dalla legge n. 177/2024 ha inciso profondamente sulla disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, modificando in modo significativo l’art. 187 C.d.S. L’eliminazione del riferimento espresso allo “stato di alterazione psico-fisica” ha suscitato, sin da subito, forti perplessità alimentando il timore di una deriva verso un sistema sanzionatorio di tipo meramente automatico.

Con la recente sentenza n. 10/2026, la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire la portata effettiva della riforma, tracciando confini interpretativi fondamentali e ridimensionando in modo decisivo le letture più rigide della nuova disciplina.

La riforma del 2024: dal “pericolo concreto” al rischio di automatismo

Prima della riforma, la punibilità della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti presupponeva l’accertamento di uno stato di alterazione psico-fisica causalmente collegato all’assunzione della sostanza. La legge n. 177/2024 ha eliminato questo requisito testuale, facendo riferimento alla sola “assunzione” di sostanze.

Una simile formulazione ha immediatamente sollevato il problema della compatibilità con i principi costituzionali di offensività, colpevolezza e proporzionalità della pena. Il rischio era quello di trasformare il reato in una fattispecie fondata sulla mera positività tossicologica, indipendentemente da qualsiasi incidenza sulla capacità di guida, anche a distanza di tempo dall’assunzione e in assenza di effetti attivi.

L’intervento della Corte costituzionale: niente condanne “automatiche”

La Consulta, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, di fatto riducendone in modo significativo la portata applicativa. Secondo la Corte, la riforma non consente di punire la mera presenza di tracce di sostanze nell’organismo. Perché la condotta sia penalmente rilevante, è necessario che venga accertata, in un momento temporalmente prossimo alla guida, la presenza di una sostanza che, per qualità e quantità, sia scientificamente idonea a determinare un’alterazione delle capacità psico-fisiche rilevanti per la sicurezza stradale. In altre parole, non basta risultare positivi a un test, occorre dimostrare che la sostanza rinvenuta sia ancora attiva e potenzialmente pericolosa per la guida.

Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale tedesca e il caso cannabis

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza è il richiamo espresso alla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, che già nel 2004 aveva escluso la legittimità di sanzioni fondate sulla sola presenza di tracce di THC, in assenza di un concreto effetto sulla capacità di guida. La Corte italiana fa proprio questo approccio, ribadendo che la soglia di punibilità non può essere ancorata a un giudizio soggettivo, ma deve fondarsi su criteri scientifici oggettivi, relativi alla qualità e alla quantità della sostanza rilevata e alla sua effettiva incidenza sulla guida. Questo aspetto assume particolare rilievo nei procedimenti riguardanti la cannabis, dove la persistenza di metaboliti inattivi può protrarsi per giorni, senza alcun effetto alterante.

Le conseguenze pratiche: accertamenti più rigorosi e maggiore spazio alla difesa

La decisione della Corte costituzionale restituisce centralità all’attività di accertamento e limita fortemente le interpretazioni meccaniche della norma. Ne deriva che: gli organi accertatori devono verificare non solo la presenza, ma anche la idoneità alterante della sostanza; il giudice è chiamato a una valutazione scientifica e non automatica del caso concreto; la difesa può contestare efficacemente la rilevanza penale della positività, soprattutto in assenza di sintomi, segni clinici o elementi oggettivi di alterazione. Non a caso, a riforma appena entrata in vigore, il Ministero dell’Interno è intervenuto con una circolare interpretativa, valorizzata dalla stessa Consulta, proprio per evitare applicazioni eccessivamente penalizzanti.

Conclusioni

La riforma dell’art. 187 C.d.S. non ha introdotto una responsabilità penale “di pura positività”. Grazie all’intervento della Corte costituzionale, viene riaffermato un principio essenziale: la sicurezza stradale si tutela sanzionando condotte effettivamente pericolose, non punendo stati meramente formali.

 

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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