PREMESSA – Per rispondere a questa domanda può essere d’aiuto quanto recentemente deciso dal Giudice di Pace di Rimini udienza 30 aprile 2024 (deposito delle motivazioni in data 18 luglio 2024) nel ricorso N. 1011/3023 R.G.
La questione sottesa al caso in esame riguarda un automobilista che era stato fermato dalla Polizia Locale nell’ambito dei consueti controlli per la misurazione del tasso alcolemico.
Le misurazioni avevano dato esito positivo (0,53 g/l alla prima prova e 0,52 g/l alla seconda) ed al conducente era stata immediatamente ritirata la patente per la violazione prevista dall’art. 186 comma 2 lettera a c.d.s.
Avverso l’ordinanza di sospensione di patente, il trasgressore proponeva ricorso al Giudice di Pace.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Il ricorrente deduceva quali motivi del ricorso, l’insussistenza della violazione contestata, allegando il parere medico legale del proprio consulente, considerata la patologia da reflusso gastroesofageo da cui era affetto. Inoltre, la prova sarebbe stata inficiata dalle condizioni ambientali e circostanze relative all’espletamento ( quali ad esempio quella di non consentire al soggetto di sciacquarsi la bocca). Infine veniva evidenziato il lieve superamento delle misurazioni (0,53 g/l e 0,52 g/l) che non consentirebbe di ritenere provata la violazione contestata considerato il margine di errore dell’apparecchiatura. La Prefettura di Rimini si costituiva per contestare le motivazioni addotte nel ricorso e ribadire la fondatezza dell’accertamento.
INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA PER IRRILEVANZA DEI CENTESIMI ED ASSENZA DI SINTOMI RICONDUCIBILI ALLO STATO DI EBBREZZA ALCOLICA RILEVATI AL CONDUCENTE – Va preliminarmente, rilevato che delle due prove effettuate dovrà essere considerata quella con esito inferiore ovvero quella pari 0,52 g/l come da costante giurisprudenza in base al principio del favor rei.
Viene dunque in rilievo la questione della irrilevanza dei centesimi g/l al fine di escludere la sussistenza della fattispecie in questione. La questione è stata già positivamente risolta nei termini che seguono, in un caso analogo a quello che ci occupa: “Il ricorso può essere accolto, ai sensi dell’ art 7 comma 10, D.Lgs. 150/11 non essendovi elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente per la violazione contestagli non potendosi escludere, anche in ragione del basso tasso alcolemico riscontrato, l’ interferenza delle patologie documentate a carico del **** sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento” (Giudice di Pace di Cesena 26.11.2012 pubblicata su www.altalex.com e disponibile al seguente link https://www.altalex.com/documents/news/2012/12/21/etilometropatologie-e-farmaci-possono-interferire).
Del resto, va ricordato che per quanto “… l’etilometro possa sembrare uno strumento altamente specifico per l’acool etilico, in realtà non lo è, poiché tutte le sostanze aventi nella propria struttura uno dei gruppi funzionali presenti nella molecola dell’etanolo possono interferire nella misura…L’etanolo può essere rilevato nell’aria espirata perché quando il sangue contenente l’alcool attraversa l’apparato respiratorio espelle attraverso la respirazione una parte di esso sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue. Per questo motivo analizzando la quantità di alcool etilico eliminato con la registrazione si può misurare il livello di alcolemia… Quanto affermato induce a pensare che il tasso alcolemico espresso dall’etanolo è una stima, non di certo una misura …. Dovendo in ogni caso accertare quanto stabilito dal legislatore (articolo 186, comma IV, del C.d.s. e art. 379, comma 4, D.P.R. n. 495/1992) , per poter misurare l’alcolemia, in modo da ottenere la stima più vicina possibile al valore vero, e per interpretare correttamente i risultati delle prove, è necessario considerare i fattori fisiologici e patologici influenti sulla tossicocinetica dell’alcool ” (Guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, B.Cirillo, Giuffrè ed. 2012).
Stante il grado di approssimazione dell’etilometro, stante la misurazione della aria alveolare espirata, vi è la possibilità di un margine di errore. Non si è trattato infatti nel caso di specie, di un prelievo su sangue che avrebbe offerto garanzie di certezza sull’effettivo tasso alcolemico riscontrato.
Nel caso che ci occupa, peraltro va evidenziato che non sono stati riscontrati sintomi (risulta in bianco la parte del prestampato relativa a: “ha manifestato i seguenti sintomi /comportamenti” dedicata all’indicazione di una sintomatologia che possa confermare lo stato di ebbrezza in capo al conducente).
Ciò costituisce decisivamente elemento sul quale ritenere che non vi sono sufficienti prove sulla responsabilità del ricorrente in relazione all’ipotizzata guida in stato di ebbrezza, stante la mancata conferma di sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza e il modesto superamento della soglia.
INTERFERENZE DELLA PATOLOGIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO E INSUFFICIENZA DI PROVE SULLA REPONSABILITÀ DELL’OPPONENTE – Chi scrive ritiene che oltre al possibile margine di errore della misurazione, dell’assenza di sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza, vada evidenziata la patologia da reflusso gastroesofageo di cui soffre il ricorrente e i farmaci che assume.
Il reflusso gastroesofageo è una condizione caratterizzata dalla risalita del contenuto dello stomaco verso l’esofago, ovvero nel tubo muscolare che convoglia alimenti e liquidi dalla bocca allo stomaco. Il disturbo viene talvolta indicato come reflusso acido o rigurgito acido, perché i succhi digerenti gastrici contengono acidi (è esperienza comune che talvolta si possano percepire il sapore del cibo o un fluido acido in fondo alla bocca). Gli acidi gastrici del reflusso, a contatto con la parete dell’esofago, possono inoltre causare una sensazione di bruciore di stomaco (in questi termini sul sito https://healthy.thewom.it/salute/reflusso-gastrico/). Come indicato sopra “…per interpretare correttamente i risultati delle prove, è necessario considerare i fattori fisiologici e patologici influenti sulla tossicocinetica dell’alcool..”. Ed è proprio la patologia da reflusso gastroesofageo che può aver causato delle interferenze nella prova spirometrica come nel caso già deciso del Giudice di Pace di Cesena e riportato precedentemente. Vale la pena anche evidenziare la dichiarazione resa nell’immediatezza del fatto dal ricorrente: “Non ho bevuto così tanto da essere positivo al test”. Del resto, va ricordato come scritto sopra che “L’etanolo può essere rilevato nell’aria espirata perché quando il sangue contenente l’alcool attraversa l’apparato respiratorio espelle attraverso la respirazione una parte di esso sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue” e vi è motivo di ritenere che la prova spirometrica sia stata messa in dubbio dai gas ed acidi risaliti dallo stomaco (la prova mediante prelievo ematico sarebbe stata certamente più precisa). Stante la comprovata patologia di cui soffre il ricorrente e la possibile interferenza con la prova spirometrica il risultato può essere non corretto.
CONCLUSIONI – Le motivazioni della sentenza emessa da Giudice di Pace di Rimini, anche se piuttosto succinte, offrono lo spunto per ritenere che l’accertamento debba essere caratterizzato dalle condizioni soggettive nelle quali versa il conducente. In altri termini, il giudicante, accogliendo la tesi difensiva, ha ritenuto non vi fossero sufficienti prove sulla responsabilità del conducente per la grave infrazione a lui contestata.
Tale decisione non entra nel merito del possibile margine di errore dovuto alla taratura della strumentazione, fa esclusivamente perno sulla patologia documentata dal ricorrente. Chi scrive tuttavia, ritiene che, ad assumere un ruolo decisivo per ritenere fondato l’accertamento, debba essere anche lo “scarto” dovuto ad un possibile margine di errore dell’apparecchiatura (+/- 5%), ciò indipendentemente dalla patologia che possa aver interferito sulle misurazioni effettuate.
La giurisprudenza in proposito non è mai intervenuta ravvisando esclusivamente l’annullamento dell’accertamento per il margine di errore dell’apparecchiatura, ritenendo che l’etilometro possa essere uno strumento “infallibile”.
Sarà interessante conoscere eventuali sviluppi giurisprudenziali in punto a margine di errore dell’etilometro a prescindere dal concorso di farmaci e/o patologie che possano aver influito sull’accertamento.
Rimini, li 19.07.2024
Avv. Paolo Ghiselli del Foro di Rimini
info@studiolegaleghiselli.com
Copia della sentenza emessa dal Giudice di Pace può essere visionata a questo link.