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Assolto dal reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed accenni alla riforma del CdS

Un assistito dello Studio Legale Ghiselli è stato recentemente assolto dall’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti  (ex art. 187 “vecchio” CdS).

LA DINAMICA DEL FATTO

L’uomo, sulla trentina, a seguito di un colpo di sonno avvenuto alle prime luci dell’alba, ha causato un sinistro “autonomo”  uscendo di strada con la propria auto ed infine finendo in un fosso. La polizia locale ha provveduto immediatamente alla richiesta di accertamenti urgenti presso il locale presidio ospedaliero dove era stato trasportato per le cure del caso.

L’ACCERTAMENTO TOSSICOLOGICO E L’IMPORTANZA DEL CONSENSO INFORMATO

L’incidente aveva, sin dal principio, destato i sospetti delle autorità, che hanno prontamente richiesto l’esecuzione di esami tossicologici.
Tali esami sono stati eseguiti senza che al paziente venisse sottoposto il consenso informato previsto dalla legge.

CONSEGUENZE  ED ASPETTI PROCEDURALI 

Tale mancanza procedurale costituisce un vizio determinante, poiché sono stati violati i diritti fondamentali del soggetto sottoposto alle indagini. L’accertamento tossicologico, essendo un atto invasivo, richiede necessariamente il consenso esplicito e informato dell’interessato, oltre alla comunicazione delle garanzie difensive previste dall’art. 114 disp. att. c.p.p. e dall’art. 356 c.p.p. L’assenza di tale consenso nonché delle garanzie difensive ha reso inammissibili i risultati delle analisi prodotte ai fini probatori.

Ma non è stata esclusivamente tale mancanza, ad avviso del difensore, a determinarne l’assoluzione. La sostanza stupefacente tipo cocaina, assunta oltre sette ore prima dell’incidente, al momento della guida non avrebbe potuto in alcun modo causare effetti psicotropi in grado di alterare le capacità psicofisiche del conducente. Questo elemento è risultato cruciale ai fini della dichiarazione di inconsistenza della tesi accusatoria, secondo cui l’uomo, al momento del sinistro, si trovava sotto l’effetto attivo della sostanza.

LE RECENTI MODIFICHE AL CDS

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 187, a partire dal dicembre 2024, la norma punisce la condotta di chiunque guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, a prescindere dal fatto che versi sotto l’effetto di tali sostanze.  A seguito della pubblicazione delle nuove Linee Guida avvenuta in aprile 2025, da parte del Ministero dei Trasporti e della Salute, il legislatore tenta di “correggere il tiro” prevedendo specifiche modalità di accertamento che possano far ritenere che vi sia nesso causale tra assunzione e alterazione al momento della guida.

Sarà punibile dunque solo se vi è una dimostrata e persistente influenza della sostanza sull’idoneità alla guida. In altre parole, non è sufficiente che il soggetto abbia assunto la sostanza, ma è necessario provare una correlazione temporale stretta tra l’assunzione e la guida, tale da far presumere che la sostanza fosse ancora attiva nell’organismo e potenzialmente pericolosa.

La nuova norma prevede inoltre che l’accertamento dell’effettiva alterazione debba essere effettuato tramite esami tossicologici su campioni di sangue o fluido orale, poiché solo questi fluidi biologici sono in grado di indicare la presenza attiva della sostanza al momento della guida. Al contrario, analisi su urina o capelli non forniscono indicazioni temporali precise e non sono più sufficienti per provare lo stato di alterazione richiesto dalla legge.

L’IMPORTANZA DEL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE

Il caso deciso dal tribunale di Pesaro rappresenta un’importante conferma riguardo la necessità di rispettare i diritti e le garanzie dell’individuo sia nella fase di accertamento del reato, sia nella dimostrazione dello stato di alterazione, entrambi presupposti imprescindibili al fine di addivenire ad una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Le linee guida citate offrono un decisivo consolidamento di tali principi, considerato che prevedono specifiche analisi (sangue, saliva), test di secondo livello, per l’accertamento dell’effettività dell’assunzione ed un perdurante stato di alterazione. Tuttavia stride la formulazione della norma la quale in modo granitico riconduce la responsabilità ad un esame indipendentemente da un oggettivo stato di alterazione comprovabile ad esempio anche attraverso una visita medica approfondita sulle condizioni del conducente. Proprio su tale punto si dovrà esprimere la Corte Costituzionale.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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