Il Giudice di Pace di Rimini ha accolto, con la sentenza n. 118/2025, il ricorso proposto dal nostro Studio nell’interesse di un’assistita rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre era alla guida della sua bicicletta, alla quale venivano contestate le violazioni previste dall’articolo 154, commi 1 e 8, nonché dall’articolo 173, commi 2 e 3 bis del Codice della Strada, rispettivamente cambiamento repentino di direzione o di corsia ed uso di telefono cellulare alla guida.
LA DINAMICA DEL SINISTRO E L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
La ricorrente deduceva l’erronea ricostruzione del sinistro in cui rimaneva coinvolta e l’insussistenza delle condotte attribuitele nel verbale impugnato. Gli agenti, infatti, ricostruivano la dinamica dell’accaduto basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di un testimone presente sul luogo poiché intervenuti solamente in un momento successivo. Il testimone riferiva che la ricorrente si fosse immessa pericolosamente sull’attraversamento pedonale, alla guida della propria bicicletta, poiché distratta dall’utilizzo del telefono cellulare.
Il Giudice, tuttavia, valutava la ricostruzione della dinamica sopra esposta come inattendibile, in quanto incompatibile con i punti d’urto riscontrati sui due veicoli. La sentenza, dunque, veniva motivata basandosi sulla tesi sostenuta dal difensore, incentrata proprio sull’incompatibilità dei punti d’urto con quanto riportato in verbale, nonché sull’escussione del secondo testimone. Su questi elementi, il Giudice di Pace concludeva che la ricorrente stesse procedendo regolarmente lungo l’attraversamento pedonale quando, trovandosi perpendicolarmente alla seconda corsia della carreggiata, veniva travolta dalla vettura della controparte.
LA RILEVANZA DELLA FEDE PRIVILEGIATA AI FINI DELLA PROVA E L’ONERE PROBATORIO IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Giudice di Pace evidenziava che oggetto del giudizio era esclusivamente la verifica circa la sussistenza e la fondatezza del verbale di contestazione impugnato, relativamente al comportamento colpevole attribuito alla ricorrente. Egli ravvisava che nel caso di specie il verbale non fosse coperto dalla fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., poiché gli agenti erano intervenuti dopo l’avvenimento del sinistro. La Pubblica Amministrazione, inoltre, non aveva fornito né la prova circa la sussistenza e la fondatezza della contestazione di aver cambiato corsia repentinamente né di uso del cellulare alla guida. Il Giudice, infatti, precisava che gravava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di provare quanto riportato nel verbale impugnato, in quanto nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa l’Ente detiene sostanzialmente la qualifica di parte attrice, come enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. V, nella Sentenza 5095/1999. La pretesa violazione contestata alla ricorrente, pertanto, non risultava supportata da alcun elemento probatorio. Ritenuta, infine, contraddittoria la ricostruzione dei verbalizzanti rispetto alle verifiche effettuate sui punti d’urto, l’organo giudicante concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Riepilogando, la mancanza di fede privilegiata del verbale redatto non nell’immediatezza dei fatti, nonché il mancato adempimento dell’onere di dimostrare i fatti presupposto della violazione sono stati decisivi per l’annullamento delle contravvenzioni. La vicenda appare degna di nota poiché sicuramente l’annullamento delle contravvenzioni comporta condizioni risarcitorie differenti allorché la parte risulti coinvolta in un incidente stradale.