- Premessa
Come Studio diamo voce anche alle persone più deboli e questo è il caso che stanno attualmente seguendo l’Avv. Paolo Ghiselli e la Dott.ssa Luisa Liguori. Il nostro scopo è quello di tutelare il diritto di assistenza a questa tipologia di persone, affette gravemente dalla malattia di Alzheimer, anche alla luce della giurisprudenza che si sta consolidando. Essendo un tema di rilevanza politica, è stato anche oggetto di recenti interrogazioni parlamentari.
- La vicenda
Un cittadino romagnolo ha deciso di agire contro l’Ausl della Romagna per vedersi riconosciuto il diritto alla salute della moglie, gravemente affetta dalla malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa. La malattia ha progressivamente cancellato l’autonomia della donna, rendendo necessaria un’assistenza sanitaria continuativa, 24 ore su 24, qualificata e altamente specializzata, addirittura da richiedere la somministrazione di ossigeno. Di fronte all’impossibilità oggettiva di prendersi idoneamente cura di lei al domicilio, il marito è stato costretto a ricoverarla in una CRA (Casa Residenza Anziani). La Sig.ra, in graduatoria ormai da più di un anno, non ha mai raggiunto la posizione utile all’inserimento a carico dello SSN nonostante le gravi condizioni di salute, e l’uomo, per garantirle la necessaria assistenza sanitaria, è costretto al pagamento di rette di circa € 3.000,00 al mese, che stanno erodendo i risparmi di una vita.
- In diritto
La gravità della patologia impone che sia garantito il diritto alla salute, senza condizioni. L’articolo 32 della Costituzione è chiaro: la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività.
A questo si aggiungono disposizioni precise: l’articolo 30 della legge n. 730 del 1983 e il DPCM 14 febbraio 2001 stabiliscono che le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono integralmente a carico del SSN.
La malattia di Alzheimer rientra pacificamente in questa categoria, in quanto le prestazioni assistenziali, come quelle alberghiere, sono inscindibilmente connesse a quelle sanitarie.
È stato presentato uno specifico quesito parlamentare al Ministro della Salute per sapere “se e come intenda garantire, con l’urgenza richiesta dal caso e uniformemente su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute per chi è affetto da patologie neurodegenerative e necessita di assistenza sanitaria presso le Rsa, assicurando che i costi delle rette siano integralmente a carico del SSN”.
- La figura del coniuge e il caregiver burden
Il contesto sopra descritto, qualora fosse quest’ultimo a doversi occupare direttamente della moglie, implicherebbe una condizione di carico assistenziale estremamente gravoso, che è stata qualificata come “caregiver burden” o sovraccarico del caregiver familiare, con conseguenze che possono diventare rilevanti e documentabili sotto il profilo fisico, psicologico, lavorativo e sociale. Tali conseguenze assumono rilievo giuridico, soprattutto quando l’assenza o l’insufficienza della presa in carico pubblica determina una sostanziale delega forzata dell’assistenza sanitaria al coniuge.
Imporre di fatto al coniuge una funzione di assistenza sanitaria continuativa equivale a trasferire sul privato un onere che spetta al Servizio sanitario nazionale, determinando una lesione indiretta del diritto alla salute del caregiver stesso oltre che una violazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza sostanziale. Il coniuge non può essere trasformato in un “operatore sanitario informale” per supplire alle carenze del sistema pubblico.
- I LEA: Livelli Essenziali di Assistenza
In base alla classificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001, i malati di Alzheimer che necessitano di cure ospedaliere si collocano nell’area dell’assistenza ospedaliera, livello 3, e in particolare, al punto 3.G – Lungodegenza, qualora si tratti di pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, come l’Alzheimer in fase avanzata, che richiedono ASSISTENZA MEDICA CONTINUATIVA OSPEDALIERA.
La malattia di Alzheimer in fase avanzata comporta bisogni assistenziali complessi e continuativi, nei quali la componente sanitaria e quella sociale risultano inscindibili. La richiesta di inserimento in una Casa Residenza per Anziani (CRA) con copertura totale a carico del Servizio sanitario nazionale trova fondamento nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che individua tra le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle rivolte agli anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative. L’Alzheimer avanzato determina infatti una compromissione irreversibile delle funzioni cognitive, la perdita dell’autonomia e la necessità di sorveglianza continua, interventi terapeutici e assistenza sanitaria costante. L’Alzheimer in fase avanzata rientra pienamente in tale ambito, comportando una compromissione irreversibile delle funzioni cognitive, la perdita dell’autonomia personale e la necessità di assistenza sanitaria costante, sorveglianza continua e interventi terapeutici non scindibili dalla componente assistenziale.
- Le CRA e la questione economica
Le CRA sono strutturate quali presidi destinati alla presa in carico integrata di soggetti non autosufficienti, prevedendo l’accesso sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione di un progetto assistenziale individualizzato, strumenti che nel caso di specie conducono inevitabilmente a qualificare l’inserimento come risposta a un bisogno sanitario complesso, e non come intervento meramente sociale o alberghiero. In tale quadro, non può assumere alcun rilievo il parametro economico dell’ISEE. Subordinare l’erogazione o la copertura integrale della prestazione sanitaria residenziale alla condizione economica della persona significherebbe, di fatto, negare o comprimere il diritto fondamentale alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione quale diritto primario e universale. Il diritto alla cura, infatti, spetta a tutti gli individui in quanto tali, indipendentemente dalle risorse economiche personali o familiari, e non può essere trasformato in una prestazione selettiva fondata sulla capacità contributiva. L’eventuale utilizzo dell’ISEE per giustificare la compartecipazione ai costi di una prestazione che, per natura e intensità, è qualificabile come prestazione sanitaria ad elevata integrazione, determinerebbe una indebita traslazione dell’onere dal SSN al cittadino, in contrasto con il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, con la normativa regionale di settore e con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della dignità della persona.
- La giurisprudenza sul punto
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui: «le prestazioni socioassistenziali “inscindibilmente connesse” a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l’impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.» (Cass. Civile, Sez. III, n. 26943 del 17 ottobre 2024; così anche Cass. Civile, Sez. III, 11.12.2023 n. 34590). Dunque, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente all’attività di natura assistenziale, cosicché non sia possibile distinguere il rispettivo onere economico, prevale la natura sanitaria del servizio, poiché le altre prestazioni sono necessariamente avvinte alla prima da un nesso di strumentalità necessaria, considerato che sono imputate alla medesima prestazione, che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione. Per questa ragione, la prestazione socioassistenziale viene interamente assorbita nelle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata ovvero accreditata garantisce al paziente il programma terapeutico secondo un piano di cura personalizzato



