In un momento nel quale si sta discutendo ampiamente del cd. ergastolo ostativo ovvero del mancato riconoscimento dei benefici di legge (in particolare libertà controllata) a coloro che stanno scontando la pena dell’ergastolo e che hanno scontato un certo numero di anni di pena, è di interesse ricordare come il periodo di liberazione anticipata (45 giorni per ogni semestre in cui il condannato abbia tenuto buona condotta) deve essere computato nell’eventuale ordine di esecuzione della Procura allorchè venga effettuato il ricalcolo della pena (fra più reati).
La vicenda che ci ha occupato trae, infatti, origine dall’omesso computo da parte della Procura del Tribunale di Pesaro della pena già scontata e dei giorni di liberazione anticipata di cui concretamente si doveva tener conto nel calcolo della pena in eccesso per altra sentenza in corso di esecuzione.
In sintesi: al ns. Assistito non era stato calcolato il periodo di liberazione anticipata (circa 4 mesi) nell’ambito di una sentenza di condanna interamente espiata e per la quale occorreva procedere ad una riduzione della pena in corso per altro reato pari alla liberazione anticipata di cui aveva usufruito.
Il giudice del Tribunale di Pesaro investito dopo l’annullamento della Corte di Cassazione della precedente decisione errata ha ribadito il principio.
Siamo lieti per il nostro Assistito che ci ha ringraziato pubblicamente e non poteva per lui essere Natale migliore, considerato che concluderà la pena entro tale avvento grazie anche alla riduzione ottenuta tramite il riconoscimento del beneficio in parola!