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Apertura della valigetta, plichi, casseforti, corrispondenza: mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un avvocato e diritti del contribuente

Il titolo anticipa alcune delle questioni che saranno oggetto di una tavola rotonda – di cui alleghiamo la locandina – che il mio studio ha contribuito ad organizzare unitamente all’AIGA e CAT Romagna, accreditato dagli Ordini Professionali di avvocati e Commercialisti.

L’intervento di cui mi occuperò riguarderà le conseguenze della mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un avvocato durante la verifica fiscale e più in generale il mancato rispetto delle garanzie difensive.

Secondo l’art. 52 del DPR 633/72 è necessaria l’autorizzazione del Procuratore o dell’A. g. più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di valigette, plichi, casseforti, mobili e simili.

Il comma 2 di questa norma, inoltre, prevede che l’interessato abbia la facoltà di farsi assistere da un professionista.

Sul punto, in relazione a fattispecie concrete nelle quali il contribuente in assenza dell’autorizzazione o dell’informazione della facoltà di farsi assistere, abbia dato spontaneamente il consenso all’apertura si sono registrati orientamenti contrastanti, ora al vaglio delle Sezioni Unite.

 

 

 

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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