Il titolo anticipa alcune delle questioni che saranno oggetto di una tavola rotonda – di cui alleghiamo la locandina – che il mio studio ha contribuito ad organizzare unitamente all’AIGA e CAT Romagna, accreditato dagli Ordini Professionali di avvocati e Commercialisti.
L’intervento di cui mi occuperò riguarderà le conseguenze della mancata informazione della facoltà di farsi assistere da un avvocato durante la verifica fiscale e più in generale il mancato rispetto delle garanzie difensive.
Secondo l’art. 52 del DPR 633/72 è necessaria l’autorizzazione del Procuratore o dell’A. g. più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di valigette, plichi, casseforti, mobili e simili.
Il comma 2 di questa norma, inoltre, prevede che l’interessato abbia la facoltà di farsi assistere da un professionista.
Sul punto, in relazione a fattispecie concrete nelle quali il contribuente in assenza dell’autorizzazione o dell’informazione della facoltà di farsi assistere, abbia dato spontaneamente il consenso all’apertura si sono registrati orientamenti contrastanti, ora al vaglio delle Sezioni Unite.