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Non ogni fatto materiale non rispondente al vero costituisce il reato di falso in bilancio “valutativo”

E’ di grande attualità il tema del falso in bilancio “valutativo” sia perché è stato recentemente riformato con la legge 27 maggio 2015 n. 69, sia perché sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 22474/2016 a dirimere il contrasto interpretativo che si era creato intorno alla spinosa questione della punibilità del falso in bilancio valutativo.

La legge citata nel modificare l’articolo 2621 c.c. eliminava, tra le altre cose, l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. Cosicché alle Sezioni Unite è stato demandato il delicato compito di dirimere il contrasto giurisprudenziale in seno alla Sezione V della Corte di Cassazione, con il seguente quesito di diritto:” Se ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tutt’ora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69/2015.”

La Corte ha concluso che sussiste il delitto in parola con riferimento all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accertati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Se ne è recentemente parlato anche in un convegno organizzato dallo Studio Legale Ghiselli, in collaborazione con il Sole24Ore ed enti istituzionali al fine di meglio comprendere le conclusioni a cui è addivenuta la Suprema Corte. Chi scrive ritiene che la Corte abbia circoscritto la rilevanza penale del falso in bilancio “valutativo”, anziché ampliarne la portata.

Pertanto, non è reato ogni omessa esposizione o ogni indicazione di un fatto materiale non rispondente al vero, ma unicamente quella che si discosti dai criteri di valutazione normativamente determinati senza darne adeguata motivazione.

Infine è richiesta, ai fini della configurazione del reato, la consapevolezza, ovvero il dolo, di voler, con la propria condotta, in modo concreto, indurre altri in errore.

 

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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