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il no della Corte di Cassazione alla condanna dell’amministratore per il reato di bancarotta in mancanza di accertamento dell’elemento soggettivo

importanti principi di diritto si ricavano dalla sentenza n. 3623 del 25.01.2018 in relazione alla responsabilità dell’amministratore per il reato di bancarotta.

Vale la pena rilevare che la sentenza dei giudici di merito è stata “cassata” per ben due volte poiché la Corte territoriale non si è attenuta alle indicazioni in diritto impartite dal Supremo collegio.

In particolar modo, giova osservare agli operatori di diritto come la sentenza in parola abbia inteso rispettare appieno il principio di colpevolezza: “la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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