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La mancata collaborazione del fallito non costituisce prova nella bancarotta documentale

E’ il titolo di un commento (pubblicato su Sistema Società – PlusPlus24Diritto) del nostro studio legale alla sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione V, del 9 maggio 2018, n. 20484, che ha deciso il caso di un imprenditore dichiarato fallito condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Suprema Corte nell’annullare la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha espresso il seguente principio di diritto: “Il procedimento inferenziale – che trae dall’inerzia del fallito argomenti di prova della consapevolezza e volontà di lesione delle ragioni creditorie – è legittimo con esclusivo riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, proprio perché fattispecie caratterizzata da dolo generico, mentre non soddisfa l’onere di dimostrazione della specifica finalità fraudolenta che connota la bancarotta documentale per sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili”. Ne consegue che in assenza della prova del dolo specifico non vi può essere condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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